Thursday, March 10, 2011

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GIUSTIZIA. Mediazione.Dal 21 marzo cambia la procedura per le cause civili di risarcimento da diffamazione a mezzo stampa

JUSTICE. Mediation.


From March 21 to change the procedure for civil cases for damages for libel

The reform provides for the required step prior to a kind of arbitration before a lawsuit to obtain court civile un indennizzo come risarcimento per articoli pubblicati su agenzie di stampa, quotidiani e periodici o mandati in onda da radio, tv ed internet e ritenuti diffamatori. Procedimento di conciliazione in materia bancaria e creditizia.


di Pierluigi Roesler Franz - Consigliere nazione dell'Ordine dei Giornalisti
Roma, 7 marzo 2011. Importante innovazione un tema di risarcimento civile da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Tra 2 settimane sarà operativa la riforma varata un anno fa che prevede il preventivo passaggio obbligatorio ad una sorta di arbitrato prima di iniziare una vertenza giudiziaria per ottenere dal tribunale civile un indennizzo come risarcimento per articoli pubblicati su agenzie di stampa, quotidiani e periodici o mandati in onda da radio, tv ed internet e ritenuti diffamatori.
La nuova normativa, prevista dall’art. 5, primo comma, del decreto legislativo n. 28 del 2010, entrerà in vigore lunedì 21 marzo. E si applicherà anche ai diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Slitta, invece, di un anno l’entrata in vigore del comma 1 dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010 per le sole controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. L'entrata in vigore per queste vertenze civili é stata infatti prorogata dall'art. 2, comma 16-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10, meglio noto come "Milleproroghe".
ECCO CHE PREVEDE LA LEGGE
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Art. 5. Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, é tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità must be raised by the defendant, under penalty of forfeiture, or recognized by the court office not later than the first hearing. Where the court finds that mediation has already begun but not ended, fixed the next hearing after the expiration of the period referred to in Article 6. Similarly when the mediation shall not used it, giving the parties the same period of fifteen days to submit the request for mediation. This subparagraph shall not apply to actions under Articles 37, 140 and 140-bis of the Code of consumption referred to in Legislative Decree 6 September 2005, No 206, as amended.
2. Subject to the provisions of paragraph 1 and subject to the provisions of paragraphs 3 and 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non é già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. During the mediation in any case does not preclude the granting of interim measures and protective measures, nor the transcript of the proceedings.
4. Paragraphs 1 and 2 shall not apply:
a) in proceedings for an order, including the opposition, pending a decision on applications for granting and withdrawal of provisional execution;
b) in proceedings for validation of license or eviction until the change of procedure laid down in Article 667 of the Code of Civil Procedure;
c) in proceedings owners, pending delivery of the measures referred to in Article 703, third paragraph of the Code of Civil Procedure;
d) to opposition or incidental knowledge of the enforcement;
e) in proceedings in chambers;
f) in the civil action pursued in the criminal trial.
5. Subject to the provisions of paragraph 1 and subject to the provisions of paragraphs 3 and 4, if the contract, the statute or the act of incorporation include a provision for mediation or conciliation and
attempt is exhausted, the court or arbitrator, except on hand, first proposed in defense, shall allow the parties a period of fifteen days for the submission of mediation and sets the next Hearing after the deadline referred to in Article 6. At the same the court or arbitrator fixed the next hearing if mediation or conciliation attempt started but not completed. The application is brought before the body specified by the clause, if entered in the register, or, failing that, before another body in writing, without compliance with the criterion laid down in Article 4, paragraph 1. In any case, the parties may agree , after the contract or the statute or the statute, the identification of a different body writing.
6. From the time of disclosure to other parties la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
Art. 6. Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
Art. 24. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
L’art. 2, comma 16-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010), convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10 nel Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzeta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», meglio noto come "Milleproroghe" prevede che “il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, é prorogato di dodici mesi, limited to disputes relating to condominium and damages resulting from the movement of vehicles and boats. "









































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